RIF. LEGISLATIVI ART. 2 - DPR N. 441/1997 ART. 16 - DPR N. 435/2001
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L'impresa, in sede di rilevazione del magazzino, spesso riscontra
che:
· beni merce
· cespiti aziendali
non sono presenti nei locali aziendali per una serie di motivi quali la distruzione,
perdita, rottamazione ecc.
Art.53 DPR 633 - presunzioni di cessione e
di acquisto di beni
Sussistono alcune presunzioni tali per cui:
· la merce acquistata e non rinvenuta nei locali dove l'azienda svolge
la sua attività, si presume venduta
· la merce riscontrata nei locali aziendali senza opportuna documentazione,
si presume acquistata in evasione d'imposta.
Dal 7 gennaio 1998 è in vigore il DPR n. 441 contenente le regole di comportamento da tenere per contrastare la presunzione di cessione dei beni.
Art. 1 - DPR n. 441/97
"si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né
in quelli dei suoi rappresentanti"
L'art. 16 DPR n. 435/2001 - a modifica del DPR 441 - dal
2002 ha semplificato le modalità per evidenziare la perdita involontaria
di beni
·Non esiste più l'obbligo di avvertire l'Amministrazione Finanziaria
e la Guardia di Finanza entro 30 giorni dall'evento
·E' possibile predisporre - in mancanza di atto redatto da un organo
pubblico - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante il valore
complessivo dei beni perduti entro 30 giorni dalla data dell'evento o dall'avvenuta
conoscenza.
Norma vigente in caso di perdita involontaria di beni
"La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque
indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da:
- Idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- Resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato "
La Circolare ministeriale n. 6/E - 2002, ha precisato che:
- Entro i 30 giorni è sufficiente redigere e sottoscrivere l'autocertificazione
da esibire agli organi di controllo se richiesta
- Di indicare il valore complessivo dei beni perduti senza altre indicazioni
dettagliate che possono essere richieste in sede di controllo
- Nel caso di perdite di beni aziendali a seguito di furto, rapina, ecc. è
sufficiente la documentazione della pubblica amministrazione (autorità
di Polizia).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - art. 47, DPR n. 448/2000 - art.
2- comma 3 - DPR n. 441/97 il sottoscritto Sig
.
nato a
.. il
,
residente a
.. via
C.F.
.In qualità
di legale rappresentante della ditta
..
con sede a
via
.. C.F. / P.IVA
..
DichiaraLa perdita di attrezzatura per EURO
..
a seguito di
.In
fede
Si riserva
di fornire, a richiesta, la dovuta documentazione.
CIRCOLARE MINISTERIALE N. 6/E DEL 25/01/2002 - PERDITE INVOLONTARIE DI BENI
L'articolo 16 del Regolamento, che modifica l'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, semplifica
gli adempimenti posti a carico del contribuente per superare la presunzione
di cessione, di cui all'articolo 1 del citato decreto, nel caso di perdita di
beni dovuta ad eventi indipendenti dalla sua volontà, quali calamità
e furti.
La perdita di tali beni è provata da idonea documentazione fornita da
un organo della pubblica amministrazione. In mancanza di tale documentazione,
la perdita è provata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Anche il contenuto della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà è oggetto di semplificazione,
atteso che, rispetto alla precedente formulazione del comma 3 dell'articolo
2 del citato DPR n. 441, la stessa deve contenere solo l'indicazione del valore
complessivo dei beni perduti. Tuttavia, per le imprescindibili esigenze di controllo,
a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria, il contribuente ha
l'obbligo di fornire i criteri e gli elementi in base ai quali ha determinato
tale valore.
La norma dispone che l'autocertificazione sia resa entro trenta giorni dal momento
in cui si è verificato l'evento, ovvero da quello in cui il contribuente
ne ha avuto conoscenza.
Ciò non significa che entro tale termine la dichiarazione in questione
debba essere prodotta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, essendo
a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il
termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell'Amministrazione
finanziaria.
L'attestazione della pubblica amministrazione.
Salvo i casi di eventi naturali (sismici, atmosferici eccetera) di rilevante
entità, si ritiene che l'attestazione dell'organo della pubblica amministrazione
possa essere frequentemente utilizzata in ipotesi di perdite di beni conseguenti
a reati subiti dall'imprenditore.
La denuncia di rapina presso l'ufficio di Polizia o dei Carabinieri, unitamente
alla denuncia stessa, è sufficiente a documentare la perdita dei beni.
DISTRUZIONE VOLONTARIA DEI BENI
- Comunicazione da inviare agli uffici finanziari
e alla guardia di finanza, contenente il luogo, la data ed ora, le modalità
di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità
dei beni, l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni
da distruggere, l'eventuale valore dei beni residuati dalla trasformazione.
- La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima del giorno fissato per
la distruzione
- Non è necessaria qualora la distruzione venga disposta da un organo
della pubblica amministrazione
ATTENZIONE
Se il valore dei beni distrutti non supera 5.164,57 EURO , è consentita
l'autocertificazione
LE VENDITE IN BLOCCO
E' il caso della vendita a stock e simili; ipotesi frequente nelle aziende,
per eliminare le scorte di magazzino, soprattutto nel settore della moda a fine
stagione.
Tale operazione deve risultare:
- dalla fattura di vendita
- dal documento di trasporto riportante la natura e quantità dei beni,
ed essere sottoscritto dal cessionario per ricevuta.
Il cedente, sull'originale del DDT in proprio possesso, dovrà procedere
all'integrazione con l'indicazione del costo complessivo di acquisto dei beni.
RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 136 DEL 9 AGOSTO
1999
- Non è necessario osservare alcun adempimento previsto dal DPR. n. 441 qualora la distruzione e' disposta da un organo della Pubblica Amministrazione
- Distruzione di cespiti
nell'ambito dei lavori di ripristino
La prova dell'avvenuta distruzione può essere costituita:
· dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche se l'ammontare
dei beni distrutti
è superiore a 5.164,57 EURO
· dal documento di trasporto eventualmente emesso
· dalla fattura di vendita relativa ai materiali risultanti dalla demolizione
- Cespiti inviati al macero
Non è previsto alcun nessun adempimento previsto dal DPR. n.441 nel caso
in cui i beni aziendali sono avviati alla distruzione mediante consegna a soggetti
autorizzati in materia di smaltimento dei rifiuti.
PERDITA ACCIDENTALE Dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà da rendere entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento o dalla data di conoscenza
FURTO : Attestazione autorità pubblica o dichiarazione sostitutiva
atto di notorietà da redigere entro 30 giorni
DISTRUZIONE VOLONTARIA PER BENI FINO A 10 MILIONI : Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio
DISTRUZIONE VOLONTARIA PER BENI OLTRE I 10 MILIONI : Verbale dei funzionari
dell'amministrazione finanziaria, da guardia di finanza o da notaio che presenti
alle operazioni
CONSEGNA A TERZI PERLAVORAZIONE, DEPOSITO ECC
: Documentazione contabile
e fiscale - bolla di consegna o registri di beni presso terzi
CESSIONI PER BENEFICENZA
Le cessioni gratuite sono operazioni esenti IVA art. 10 se effettuate
· a favore di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente
finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o
ricerca scientifica , Onlus.
ADEMPIMENTI
· comunicazione agli uffici delle Entrate e ai comandi della Guardia
di Finanza , con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto,
della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo,
sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.
· Non serve la comunicazione, da inviare almeno cinque giorni prima della
consegna, se l'ammontare del costo dei beni non è superiore a 5.164,57
EURO
· dichiarazione sostitutiva redatta dall'ente ricevente attestante la
natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai
dati contenuti nel documento di trasporto.
ATTENZIONE
In mancanza dei previsti adempimenti, la cessione è imponibile IVA -
auto fattura
SFRIDI E CALI NATURALI
In caso di distruzioni derivanti da fatti quali sfridi, cali naturali, non si
applica la procedura del DPR 441.