LA DISTRUZIONE DEI BENI AZIENDALI

RIF. LEGISLATIVI ART. 2 - DPR N. 441/1997 ART. 16 - DPR N. 435/2001

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L'impresa, in sede di rilevazione del magazzino, spesso riscontra che:
· beni merce
· cespiti aziendali

non sono presenti nei locali aziendali per una serie di motivi quali la distruzione, perdita, rottamazione ecc.

Art.53 DPR 633 - presunzioni di cessione e di acquisto di beni
Sussistono alcune presunzioni tali per cui:
· la merce acquistata e non rinvenuta nei locali dove l'azienda svolge la sua attività, si presume venduta
· la merce riscontrata nei locali aziendali senza opportuna documentazione, si presume acquistata in evasione d'imposta.

Dal 7 gennaio 1998 è in vigore il DPR n. 441 contenente le regole di comportamento da tenere per contrastare la presunzione di cessione dei beni.

Art. 1 - DPR n. 441/97
"si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti"

L'art. 16 DPR n. 435/2001 - a modifica del DPR 441 - dal 2002 ha semplificato le modalità per evidenziare la perdita involontaria di beni
·Non esiste più l'obbligo di avvertire l'Amministrazione Finanziaria e la Guardia di Finanza entro 30 giorni dall'evento
·E' possibile predisporre - in mancanza di atto redatto da un organo pubblico - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante il valore complessivo dei beni perduti entro 30 giorni dalla data dell'evento o dall'avvenuta conoscenza.

 

Norma vigente in caso di perdita involontaria di beni


"La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da:

- Idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

- Resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato "



La Circolare ministeriale n. 6/E - 2002, ha precisato che:
- Entro i 30 giorni è sufficiente redigere e sottoscrivere l'autocertificazione da esibire agli organi di controllo se richiesta
- Di indicare il valore complessivo dei beni perduti senza altre indicazioni dettagliate che possono essere richieste in sede di controllo
- Nel caso di perdite di beni aziendali a seguito di furto, rapina, ecc. è sufficiente la documentazione della pubblica amministrazione (autorità di Polizia).


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - art. 47, DPR n. 448/2000 - art. 2- comma 3 - DPR n. 441/97 il sottoscritto Sig……………………………………. nato a ……………………….. il ……………………, residente a …………….. via ……………………… C.F. ………………………….In qualità di legale rappresentante della ditta ………………….. con sede a ………………………… via …………………….. C.F. / P.IVA ………………….. DichiaraLa perdita di attrezzatura per EURO ………………………….. a seguito di…………………………….In fede……………………………Si riserva di fornire, a richiesta, la dovuta documentazione.

 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 6/E DEL 25/01/2002 - PERDITE INVOLONTARIE DI BENI

L'articolo 16 del Regolamento, che modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, semplifica gli adempimenti posti a carico del contribuente per superare la presunzione di cessione, di cui all'articolo 1 del citato decreto, nel caso di perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla sua volontà, quali calamità e furti.
La perdita di tali beni è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione. In mancanza di tale documentazione, la perdita è provata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Anche il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è oggetto di semplificazione, atteso che, rispetto alla precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 2 del citato DPR n. 441, la stessa deve contenere solo l'indicazione del valore complessivo dei beni perduti. Tuttavia, per le imprescindibili esigenze di controllo, a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria, il contribuente ha l'obbligo di fornire i criteri e gli elementi in base ai quali ha determinato tale valore.
La norma dispone che l'autocertificazione sia resa entro trenta giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, ovvero da quello in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza.
Ciò non significa che entro tale termine la dichiarazione in questione debba essere prodotta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

 

L'attestazione della pubblica amministrazione.
Salvo i casi di eventi naturali (sismici, atmosferici eccetera) di rilevante entità, si ritiene che l'attestazione dell'organo della pubblica amministrazione possa essere frequentemente utilizzata in ipotesi di perdite di beni conseguenti a reati subiti dall'imprenditore.
La denuncia di rapina presso l'ufficio di Polizia o dei Carabinieri, unitamente alla denuncia stessa, è sufficiente a documentare la perdita dei beni.


DISTRUZIONE VOLONTARIA DEI BENI

- Comunicazione da inviare agli uffici finanziari e alla guardia di finanza, contenente il luogo, la data ed ora, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità dei beni, l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere, l'eventuale valore dei beni residuati dalla trasformazione.
- La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la distruzione
- Non è necessaria qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione

ATTENZIONE
Se il valore dei beni distrutti non supera 5.164,57 EURO , è consentita l'autocertificazione

LE VENDITE IN BLOCCO
E' il caso della vendita a stock e simili; ipotesi frequente nelle aziende, per eliminare le scorte di magazzino, soprattutto nel settore della moda a fine stagione.
Tale operazione deve risultare:
- dalla fattura di vendita
- dal documento di trasporto riportante la natura e quantità dei beni, ed essere sottoscritto dal cessionario per ricevuta.
Il cedente, sull'originale del DDT in proprio possesso, dovrà procedere all'integrazione con l'indicazione del costo complessivo di acquisto dei beni.

RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 136 DEL 9 AGOSTO 1999

- Non è necessario osservare alcun adempimento previsto dal DPR. n. 441 qualora la distruzione e' disposta da un organo della Pubblica Amministrazione

- Distruzione di cespiti nell'ambito dei lavori di ripristino
La prova dell'avvenuta distruzione può essere costituita:
· dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche se l'ammontare dei beni distrutti
è superiore a 5.164,57 EURO
· dal documento di trasporto eventualmente emesso
· dalla fattura di vendita relativa ai materiali risultanti dalla demolizione

- Cespiti inviati al macero
Non è previsto alcun nessun adempimento previsto dal DPR. n.441 nel caso in cui i beni aziendali sono avviati alla distruzione mediante consegna a soggetti autorizzati in materia di smaltimento dei rifiuti.

PERDITA ACCIDENTALE Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà da rendere entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data di conoscenza
FURTO : Attestazione autorità pubblica o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà da redigere entro 30 giorni
DISTRUZIONE VOLONTARIA PER BENI FINO A 10 MILIONI : Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
DISTRUZIONE VOLONTARIA PER BENI OLTRE I 10 MILIONI : Verbale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, da guardia di finanza o da notaio che presenti alle operazioni
CONSEGNA A TERZI PERLAVORAZIONE, DEPOSITO ECC…: Documentazione contabile e fiscale - bolla di consegna o registri di beni presso terzi

CESSIONI PER BENEFICENZA
Le cessioni gratuite sono operazioni esenti IVA art. 10 se effettuate
· a favore di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica , Onlus.

ADEMPIMENTI
· comunicazione agli uffici delle Entrate e ai comandi della Guardia di Finanza , con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.
· Non serve la comunicazione, da inviare almeno cinque giorni prima della consegna, se l'ammontare del costo dei beni non è superiore a 5.164,57 EURO
· dichiarazione sostitutiva redatta dall'ente ricevente attestante la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto.

ATTENZIONE
In mancanza dei previsti adempimenti, la cessione è imponibile IVA - auto fattura

SFRIDI E CALI NATURALI
In caso di distruzioni derivanti da fatti quali sfridi, cali naturali, non si applica la procedura del DPR 441.