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Articolo 9 Legge 289 del 27.12.2002
La definizione automatica per gli anni pregressi (condono tombale)
La legge recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", detta anche Legge Finanziaria,
reintroduce, a più di dieci anni di distanza, il condonotombale, grazie
al quale i contribuenti hanno la possibilità di azzerare definitivamente
le pendenze con il Fisco.
Oggetto della definizione sono le imposte sui redditi con le
relative addizionali, le imposte sostitutive, l'Irap, l'imposta sul patrimonio
netto delle imprese (quando ancora era vigente) ed infine l'imposta sul valore
aggiunto; non risulta possibile invece la regolarizzazione dei redditi a tassazione
separata e di quelli conseguiti all'estero.
L'efficacia retroattiva del condono si estende
per tutti i periodi di imposta i cui i termini per la presentazione delle
dichiarazioni sono scaduti entro il 31.10.2002 ovvero per i periodi di imposta
dal 1997 al 2001, compreso il 1996 nel caso in cui la relativa dichiarazione
sia stata omessa. Inoltre, il legislatore richiede, a pena di nullità,
che la definizione avvenga indiscriminatamente per tutte le annualità
ed i periodi di imposta.
Si pone il problema della necessaria o meno definizione dei periodi per i quali
il contribuente legittimamente non abbia presentato la dichiarazione in quanto
non tenuto a tale adempimento. Al riguardo va segnalata la posizione dell'Amministrazione
finanziaria relativamente al precedente condono automatico ex art. 38 legge
413/1991. In tale contesto la C.M. 12/1992 aveva ritenuto necessario inserire
anche i periodi per i quali non è stata presentata la dichiarazione,
poiché, altrimenti, l'Amministrazione si sarebbe trovata costretta a
verificare se la mancata presentazione fosse derivata da una scelta legittima
e corretta, ovvero fosse stata posta in essere una violazione.
Il problema si pone ulteriormente con riferimento al minimale, poiché,
in caso di dichiarazione omessa, esso è più elevato di quello
dovuto ordinariamente. Si passa, infatti, da € 100 ad € 1.500. Anche
su questo punto va segnalata una posizione molto rigida dell'Amministrazione
finanziaria che, con circolare 11/1992, ha affermato che in tali casi il minimale
è quello della dichiarazione omessa. Se il primo passaggio ministeriale
può essere condiviso, il secondo appare eccessivamente restrittivo poiché
si tratterebbero in modo uguale le posizioni di contribuenti che hanno "omesso
correttamente" la dichiarazione rispetto a quelle di soggetti che hanno
omesso la presentazione ponendo in essere una violazione.
Affinché la sanatoria si perfezioni,
i contribuenti sono tenuti a versare un importo pari al 18% delle imposte
lorde risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate; tuttavia, qualora
l'imposta lorda o sostitutiva ammonti ad un valore compreso tra € 10.000
ed € 20.000 è disposto che sull'eccedenza si applichi l'aliquota
del 16%; superata tale soglia l'aliquota siriduce sempre per l'eccedenza al
13%. Si ricorda che le detrazioni avvenute per perdite risultanti dalle dichiarazioni
originarie devono essere escluse dall'ammontare delle imposte lorde dovute per
ogni periodo di imposta. Ai fini Iva, invece, il versamento richiesto è
pari alla somma del 2% dell'imposta sulle operazioni imponibili più il
2% dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Come in precedenza, nel caso
in cui gli imponibili siano compresi tra € 200.000 ed € 300.000, sull'eccedenza
si applica l'aliquota dell'1,5% ridotta all'1% se gli importi risultano ancora
maggiori.
Ad ogni modo, le somme per le maggiorazioni di imposta da versare per ogni anno di contribuzione non potranno essere inferiori agli importi minimi stabiliti per ogni tipologia di contribuente ed in funzione dei ricavi dichiarati; per l'Iva, invece, gli scaglioni proposti dal legislatore variano in base al volume d'affari del contribuente. (vedi tabella) L'utilizzo degli importi minimi trova applicazione anche nel caso di periodi d'imposta chiusi in perdita oppure in pareggio.
Se la presentazione della dichiarazione è stata omessa, risulta possibile
aderire al condono dietro versamento di € 1.500 per le persone fisiche,
elevato ad € 3.000 per gli altri soggetti per ciascun anno di contribuzione.
Sono però esclusi dal tombale gli evasori totali ovvero coloro che non
hanno mai presentato una dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta
dal 1996 al 2001.
Sono altresì esclusi i contribuenti ai
quali, entro il 1° gennaio 2003, sia stato notificato un processo verbale
di constatazione con esito positivo oppure un avviso di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'Irap.
L'ultima causa di esclusione colpisce, invece, i contribuenti nei cui confronti,
alla data del 16.03.2003, sia stato avviato un procedimento penale per i reati
tributari sanabili con l'adesione al condono stesso, a condizione che i soggetti
che presentano la dichiarazione ne abbiano avuto formale conoscenza. E' importante
precisare che le ultime due cause di esclusione viste sopra, si applicano con
esclusivo riferimento ai periodi di imposta ai quali si riferiscono gli atti
e i procedimenti in essi contenuti.
Nonostante la presentazione della dichiarazione non precluda all'Amministrazione
finanziaria di proseguire l'attività di liquidazione e controllo formale
delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973
così pure il controllo delle dichiarazioni Iva ex art. 54-bis del DPR
633/1972, la definizione automatica rende definitivi i dati indicati dal contribuente
con riferimento alla spettanza delle deduzioni e agevolazioni oppure all'applicabilità
di esclusioni.
Inoltre l'adesione al tombale non costituisce
titolo né per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
dichiarate in origine.
Gli effetti derivanti dal perfezionamento
della procedura di adesione sono l'interruzione di ogni accertamento tributario,
l'estinzione di tutte le sanzioni amministrative tributarie e l'esclusione della
punibilità per alcuni reati tributari come dichiarazione fraudolenta
con fatture inesistenti o mediante artifizi, dichiarazione infedele, omessa
dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili. Sono estinguibili
anche reati commessi per eseguire oppure occultare gli illeciti appena citati:
fra questi, sanzionati dal codice penale e dal Codice Civile, ricordiamo ad
esempio l'utilizzo di atti falsi o di scrittura privata falsa, la soppressione,
la distruzione ovvero l'occultamento di atti veri nonché le false comunicazioni
societarie, la divulgazione di notizie sociali riservate ed, infine, la violazione
da parte degli amministratori di norme in materia di conferimenti, controllo
della gestione sociale, riduzione di capitale, scissione e fusione. Condizione
necessaria per l'efficacia di tali effetti estintivi è che i contribuenti,
ricorrendo le ipotesi di legge, aderiscano alla procedura di regolarizzazione
delle scritture contabili prevista all'art. 14 della Finanziaria.
L'esclusione della punibilità è opponibile anche agli organi dell'Amministrazione
finanziaria che intendano esperire nei confronti del contribuente una qualsiasi
attività di controllo fiscale. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni
dettate in materia di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 227/1990.
Per quanto riguarda i tempi e le modalità
di adesione, il legislatore richiama le norme che regolano l'istituto dell'integrazione
degli imponibili per gli anni pregressi ovvero la cosiddetta "integrativa
semplice". La possibilità di chiudere ogni pendenza tributaria con
l'Amministrazione ha scadenza il 16.03.2003 e per aderirvi
sono previste due possibilità: la prima richiede che la dichiarazione
debba essere presentata in via telematica direttamente dal contribuente oppure
avvalendosi degli intermediari abilitati, la seconda consente di aderire alla
sanatoria mediante dichiarazione riservata da presentare agli istituti di credito
convenzionati oppure all'Ente poste italiane. Questi ultimi hanno l'obbligo
di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione presentata, versare le
somme riscosse entro il 21.03.2003 ed infine comunicare all'Agenzia delle entrate
l'ammontare complessivo delle medesime somme omettendo di indicare i nominativi
dei dichiaranti.
Nel caso in cui, per ogni periodo di imposta,
i contribuenti persone fisiche debbano versare una somma superiore ad €
2.000, elevata ad € 5.000 per gli altri soggetti, l'eccedenza può
essere versata in due rate di uguale importo aventi scadenza il 16.03.2004 e
il 16.03.2005 con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.03.2003.
Il mancato rispetto di dette scadenze non comporta l'inefficacia della definizione
tombale, bensì, l'iscrizione di tali somme a ruolo ai sensi dell'art.
14 DPR 602/73, una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate
e gli interessi legal i.
IL COSTO MINIMO DEL CONDONO TOMBALE PER IMPOSTE SUI REDDITI, ADDIZIONALI, SOSTITUTIVE,
IRAP E PATRIMONIALI
Soggettidiversi da imprenditori e lavoratori autonomi - €. 100,00
Ricavi e compensi non superiori a 10.000 euro - €. 450,00
Ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro - €. 900,00
Ricavi e compensi non superiori a 200.000 euro - €. 1.200,00
Ricavi e compensi non superiori a 500.000 euro - €.1.600,00
Ricavi e compensi non superiori a 5milioni euro - €. 2.000,00
Per ogni 500.000 euro in più - €. 450,00
IL COSTO MINIMO DEL CONDONO TOMBALE PER L'IVA
Soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro - €. 500,00
Soggetti con volume d'affari compreso fra 10.000 e 20.000 euro - €. 1000,00
Altri soggetti €. 2.000,00